Sez. 3, Sentenza n. 6431 del 04/12/1981 (Rv. 417248 - 01)
TITOLI DI CREDITO - CIRCOLAZIONE (IN GENERALE) - ECCEZIONI OPPONIBILI - ECCEZIONI DERIVANTI DAI RAPPORTI EXTRACARTOLARI OPPONIBILI AL GIRANTE - OPPONIBILITÀ - CONDIZIONI - INTENZIONALITÀ DELL'ACQUISTO - NOZIONE - SUSSISTENZA - PROVA - CONTENUTO.*
TITOLI DI CREDITO - CIRCOLAZIONE (IN GENERALE) - ECCEZIONI OPPONIBILI - ECCEZIONI DERIVANTI DAI RAPPORTI EXTRACARTOLARI OPPONIBILI AL GIRANTE - OPPONIBILITÀ - CONDIZIONI - INTENZIONALITÀ DELL'ACQUISTO - NOZIONE - SUSSISTENZA - PROVA - CONTENUTO.*
L'art. 1993 cod. civ., successivo alla legge cambiaria, che ha sostituito all'avverbio "scientemente" contenuto nell'art. 21 della stessa legge quello "intenzionalmente", va inteso nel senso che affinché possano opporsi al giratario le eccezioni derivanti dai rapporti extracartolari opponibili al girante, se non occorre la prova di una vera e propria collusione fra girante e giratario, è necessaria almeno la dimostrazione che l'acquisto del titolo sia stato fatto con il programma di danneggiare il debitore, cioè con il sicuro proposito di impedire a quest'ultimo le difese, privandolo delle eccezioni che avrebbe potuto opporre al portatore precedente e di arrecargli così un danno. La prova della intenzionalità, che fa carico al debitore, non può considerarsi immanente nel mero fatto dell'accettazione in pagamento di un titolo scaduto.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1993, Regio Decr. 14/12/1933 num. 1669 art. 21
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)