Sez. 7, Ordinanza n. 25227 del 10/03/2017 Cc. (dep. 19/05/2017) Rv. 270669 - 01
FINANZE E TRIBUTI - IN GENERE | Reati tributari - Attenuante di cui all'art. 13 bis D. Lgs. n. 74 del 2000 - Integrale pagamento degli importi dovuti da parte di uno dei correi - Estensione agli altri concorrenti - Condizioni.
FINANZE E TRIBUTI - IN GENERE
In tema di reati tributari commessi da più persone in concorso fra loro, ove uno solo dei concorrenti abbia provveduto all'integrale pagamento degli importi dovuti all'Erario, la circostanza attenuante di cui all'art. 13-bis D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74, come sostituito dall'art. 12 del D.Lgs. 24 settembre 2015, n. 158, partecipando dei caratteri dell'attenuante comune di cui all'art. 62, n. 6 cod. pen., non si estende ai compartecipi, a meno che essi non manifestino una concreta e tempestiva volontà riparatoria, consistente nel contribuire, anche parzialmente, all'adempimento del debito tributario.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 10/03/2000 num. 74 art. 13 bis CORTE COST., Decreto Legisl. 24/09/2015 num. 158 art. 12, Cod. Pen. art. 62 n. 6
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)