Sez. L, Sentenza n. 6512 del 04/11/1983 (Rv. 431233 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - CITAZIONE - CONTENUTO - DETERMINAZIONE DEL "PETITUM" - NULLITÀ - IN GENERE - OMESSA INDICAZIONE DEL "PETITUM" FORMALE O SOSTANZIALE - NULLITÀ - CONDIZIONI - ACCERTAMENTO - VALUTAZIONE DI FATTO - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE.*
PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - CITAZIONE - CONTENUTO - DETERMINAZIONE DEL "PETITUM" - NULLITÀ - IN GENERE - OMESSA INDICAZIONE DEL "PETITUM" FORMALE O SOSTANZIALE - NULLITÀ - CONDIZIONI - ACCERTAMENTO - VALUTAZIONE DI FATTO - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE.*
Per aversi nullità della citazione (o del ricorso introduttivo di controversie di lavoro) per omessa Determinazione dell'oggetto della domanda è necessario che il petitum, inteso sotto il profilo formale come provvedimento giurisdizionale richiesto e sotto l'aspetto sostanziale come bene della vita di cui si domanda il riconoscimento, sia del tutto omesso o risulti assolutamente incerto, ipotesi, questa, che non ricorre quando l'individuazione del petitum così inteso sia comunque possibile attraverso un esame complessivo dello atto introduttivo del giudizio, esteso non solamente alla parte di esso destinata a contenerne le conclusioni, ma anche alla parte espositiva, costituendo il relativo apprezzamento una valutazione di fatto riservata al giudice di merito e non censurabile in Cassazione se congruamente e correttamente motivata. (V 1300/79, mass n 397551; (V 2125/76, mass n 390936).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 163 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 164 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)