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Sez. L, Sentenza n. 3433 del 07/06/1984 (Rv. 435446 - 01)

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - DOMANDA GIUDIZIALE - FORMA E CONTENUTO - MANCATA ALLEGAZIONE DELLE PROVE - ORIGINARIA DELIMITAZIONE DELLA DOMANDA ALL'"AN DEBEATUR" - NULLITÀ - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1984-06-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/435446-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - DOMANDA GIUDIZIALE - FORMA E CONTENUTO - MANCATA ALLEGAZIONE DELLE PROVE - ORIGINARIA DELIMITAZIONE DELLA DOMANDA ALL'"AN DEBEATUR" - NULLITÀ - ESCLUSIONE.*

Per aversi nullità del ricorso introduttivo ai sensi dell'art. 414 n. 3 e 4 cod. proc. civ. in relazione all'art. 156 dello stesso codice occorre che il petitum sotto il profilo sostanziale e processuale (bene della vita richiesto e provvedimento giudiziale) e le ragioni della domanda siano del tutto omesse ed assolutamente incerte, al punto che non sia possibile rilevarli attraverso l'esame complessivo dell'atto, devoluto al giudice del merito e non censurabile in Sede di legittimità, quando sia immune da vizi logici e giuridici. Non dà luogo, pertanto, a nullità la mancata allegazione delle prove o la iniziale ed originaria delimitazione della domanda all'an debeatur ammissibile anche col nuovo rito del lavoro. (Conf 6512/83, mass n 431233, sulla prima parte).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 156, Cod. Proc. Civ. art. 278, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 409 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 414 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)