Sez. L, Sentenza n. 16699 del 26/11/2002 (Rv. 558744 - 01)
SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - IN GENERE | Sanzioni in materia di previdenza e assistenza - Art. 116 legge n. 388/2000 - Retroattività - Esclusione - Fondamento.
SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - IN GENERE
In materia di illeciti amministrativi, l'adozione del principio di Legalità, di irretroattività e di divieto di applicazione dell'analogia, risultante dall'art. 1 della legge n. 689 del 1981, comporta l'assoggettamento della condotta considerata alla legge del tempo del suo verificarsi, con conseguente inapplicabilità della disciplina posteriore più favorevole; pertanto, l'art. 116, dodicesimo comma della legge n. 388 del 2000, che ha abolito "tutte le sanzioni amministrative relative a violazioni in materia di previdenza e assistenza obbligatoria", non opera retroattivamente, non contenendo elementi che possano indurre a ritenere che sia stata conferita retroattività a tale disposizione, né limitatamente ai rapporti non esauriti per essere ancora in corso i relativi procedimenti, né in relazione alle violazioni commesse precedentemente, ma per le quali l'ordinanza ingiunzione è stata emessa dopo l'entrata in vigore della legge, atteso che l'ordinanza - ingiunzione non è esercizio di un potere e provvedimento amministrativo costitutivo, ma atto puramente esecutivo, preordinato soltanto alla riscossione di un credito già sorto per effetto della violazione commessa.
Riferimenti normativi: Legge 22/12/2000 num. 388 art. 116 com. 12, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 1 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 35 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)