Sez. 2, Sentenza n. 24790 del 24/11/2005 (Rv. 585543 - 01)
SANZIONI AMMINISTRATIVE - PRINCIPI COMUNI - SOLIDARIETÀ | Principi di legalità, irretroattività e divieto di analogia, ex art.1 legge n.689 del 1981 - Disciplina posteriore abrogatrice o più favorevole - Applicabilità - Esclusione - Conseguenze - Affissione abusiva di manifesti di propaganda elettorale - Disciplina in vigore al momento del fatto - Applicabilità - Responsabilità solidale del committente - Configurabilità.
SANZIONI AMMINISTRATIVE - PRINCIPI COMUNI - SOLIDARIETÀ
In tema di illeciti amministrativi, i principi di legalità, di irretroattività e di divieto di applicazione dell'analogia, di cui all'art.1 della legge n.689 del 1981, comportano l'assoggettamento del comportamento considerato alla legge del tempo in cui si è verificato, con conseguente inapplicabilità della disciplina posteriore, anche se abrogatrice o più favorevole; ne deriva che, qualora il fatto previsto e sanzionato dall'art.8, comma 4, della legge n.262 del 1956 (affissione di manifesti di propaganda elettorale fuori dagli appositi spazi), sia stato commesso prima della modifica introdotta dall'art. 1 della legge n.311 del 2004, la disciplina applicabile va individuata in quella posta originariamente dalla norma, che, contrariamente a quanto previsto dalla nuova disposizione, non escludeva l'applicazione del principio di solidarietà posto dall'art.6 della legge n.689 del 1981, in forza del quale anche il committente, insieme all'autore materiale, deve essere chiamato a rispondere della violazione.
Riferimenti normativi: Legge 04/04/1956 num. 212 art. 8 com. 4 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 1 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 6, Legge 30/12/2004 num. 311 art. 1 com. 482 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)