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Sez. L, Sentenza n. 7604 del 15/05/2003 (Rv. 563141 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITÀ - DI FINE RAPPORTO DI LAVORO - IN GENERE | Insolvenza del datore di lavoro - Fondo di garanzia gestito dall'INPS - Accollo ex lege della obbligazione del datore di lavoro - Preventivo accertamento del credito - Necessità - Modalità - Insinuazione nello stato passivo.
Stato
decisa il 2003-05-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/563141-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITÀ - DI FINE RAPPORTO DI LAVORO - IN GENERE

Il Fondo di garanzia istituito presso l'INPS e dal medesimo gestito, ai sensi dell'art. 2 della legge n. 297 del 1982 e dell'art. 2 del D.Lgs. n. 80 del 1992, si sostituisce al datore di lavoro inadempiente per insolvenza nel pagamento del TFR e dei crediti di lavoro e relativi accessori inerenti agli ultimi tre mesi del rapporto di lavoro, realizzando un accollo cumulativo ex lege in forza del quale il Fondo di garanzia assume in via solidale, e al tempo stesso sussidiaria (dovendosi preventivamente agire nei confronti del debitore principale) la medesima obbligazione retributiva del datore di lavoro, rimasta inadempiuta per insolvenza del medesimo, previo accertamento del credito del lavoratore e dei relativi accessori mediante insinuazione nello stato passivo del fallimento divenuto definitivo, e nella misura in cui esso risulta in quella sede accertato.

Riferimenti normativi: Legge 29/05/1982 num. 297 art. 2 CORTE COST., Legge 30/12/1991 num. 412 CORTE COST., Decreto Legisl. 27/01/1991 num. 80 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)