Sez. 3 - , Sentenza n. 39243 del 10/12/2021 (Rv. 663333 - 01)
ESECUZIONE FORZATA - IMMOBILIARE - VENDITA - IN GENERE | Provvedimento di fissazione dell’udienza ex art. 569 c.p.c. - Mancata comunicazione al debitore – Conseguenze – Opponibilità all’aggiudicatario del bene – Esclusione – Fondamento. ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - AGLI ATTI ESECUTIVI - IN GENERE - In genere.
ESECUZIONE FORZATA - IMMOBILIARE - VENDITA - IN GENERE
In tema di espropriazione forzata immobiliare, la mancata comunicazione al debitore esecutato del provvedimento di fissazione dell'udienza ex art. 569 c.p.c. per la comparizione delle parti e l'autorizzazione alla vendita non è opponibile all'aggiudicatario del bene, siccome vizio afferente ad una fase procedimentale anteriore alla vendita ed alla quale l'aggiudicatario non prende parte.
Cod. Civ. art. 2929, Cod. Proc. Civ. art. 569, Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)