Sez. U, Sentenza n. 5466 del 22/10/1979 (Rv. 402052 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - PROCEDIMENTO IN GENERE - PROPOSIZIONE DEL RICORSO DOPO L'UDIENZA DI DISCUSSIONE E PRIMA DELLA PUBBLICAZIONE DELLA SENTENZA - INAMMISSIBILITA.*
GIURISDIZIONE CIVILE - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - PROCEDIMENTO IN GENERE - PROPOSIZIONE DEL RICORSO DOPO L'UDIENZA DI DISCUSSIONE E PRIMA DELLA PUBBLICAZIONE DELLA SENTENZA - INAMMISSIBILITA.*
E inammissibile il ricorso per regolamento di giurisdizione proposto nella fase del giudizio di primo grado compresa tra l'udienza di assegnazione della causa in decisione e la pubblicazione della sentenza, in quanto l'art 41 cod proc civ, nel fissare il momento ultimo per la proposizione del regolamento, si riferisce, piu che alla sentenza, alla decisione, la quale costituisce atto deliberativo sicuramente distinto dalla sentenza stessa, e non puo essere posto nel nulla dal potere dispositivo della parte, che non puo giungere sino a spogliare della potestas decidendi il giudice che abbia gia trattenuto la causa per la decisione. (Conf 2773/78, mass n 392187).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 41 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)