Sez. U, Sentenza n. 6192 del 18/11/1982 (Rv. 423866 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - CARATTERE PREVENTIVO - DISCUSSIONE DELLA CAUSA E TRATTENIMENTO DELLA MEDESIMA PER LA DECISIONE - MOMENTO PRECLUSIVO DELLA PROPONIBILITÀ DEL REGOLAMENTO.*
GIURISDIZIONE CIVILE - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - CARATTERE PREVENTIVO - DISCUSSIONE DELLA CAUSA E TRATTENIMENTO DELLA MEDESIMA PER LA DECISIONE - MOMENTO PRECLUSIVO DELLA PROPONIBILITÀ DEL REGOLAMENTO.*
L'art. 41 primo comma cod. proc. civ., il quale subordina la proponibilità del regolamento preventivo di giurisdizione alla circostanza che la causa non sia decisa nel merito in primo grado, va inteso nel senso che il regolamento resta precluso non dal momento del deposito della sentenza, ma da quello precedente in cui la causa viene discussa e trattenuta per la decisione di merito, atteso che da tale momento inizia l'iter dei poteri decisori del giudice, ed il regolamento medesimo non può più assolvere alla sua funzione di favorire una sollecita definizione del processo, investendo "per saltum" la suprema Corte della questione di giurisdizione. (Conf 4/81, mass n 410385; (Conf 4725/80, mass n 408541; (Conf 5466/79, mass n 402052).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 41 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)