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Sez. U, Sentenza n. 4725 del 19/07/1980 (Rv. 408541 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - IN GENERE - SPEDIZIONE DELLA CAUSA A SENTENZA - REGOLAMENTO PREVENTIVO DI GIURISDIZIONE - PROPONIBILITA - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1980-07-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/408541-01

GIURISDIZIONE CIVILE - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - IN GENERE - SPEDIZIONE DELLA CAUSA A SENTENZA - REGOLAMENTO PREVENTIVO DI GIURISDIZIONE - PROPONIBILITA - ESCLUSIONE.*

Quando il giudice, dopo la discussione, trattiene la causa in decisione, resta interdetta la proponibilita del regolamento preventivo di giurisdizione, tenuto conto che l'art 41 primo comma cod proc civ, nel fissare il momento ultimo per l'esperimento di detto regolamento, si riferisce alla 'decisioné, quale atto deliberativo distinto dalla sentenza. (Conf 5466/79, mass n 402052; (Conf 2773/78, mass n 392187).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 41 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)