Sez. 2, Sentenza n. 1821 del 09/06/1972 (Rv. 358821 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - PROMISCUE - QUALIFICHE - DIRITTO ALLA QUALIFICA - RIFERIMENTO ALLA MANSIONE PRIMARIA.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - PROMISCUE - QUALIFICHE - DIRITTO ALLA QUALIFICA - RIFERIMENTO ALLA MANSIONE PRIMARIA.*
La qualifica da attribuire ad un dipendente nella ipotesi di attivita promiscue, svolte e favore dello stesso datore di lavoro, anche se non collegate da vincoli di strumentalita necessaria, deve essere determinata con esclusivo riferimento al contenuto della mansione primaria e caratterizzante, attesa l'unicita del rapporto di lavoro. (V 3362'69, mass n 343436).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2094, Cod. Civ. art. 2095 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)