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Sez. 2, Sentenza n. 1821 del 09/06/1972 (Rv. 358821 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - PROMISCUE - QUALIFICHE - DIRITTO ALLA QUALIFICA - RIFERIMENTO ALLA MANSIONE PRIMARIA.*
Stato
decisa il 1972-06-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/358821-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - PROMISCUE - QUALIFICHE - DIRITTO ALLA QUALIFICA - RIFERIMENTO ALLA MANSIONE PRIMARIA.*

La qualifica da attribuire ad un dipendente nella ipotesi di attivita promiscue, svolte e favore dello stesso datore di lavoro, anche se non collegate da vincoli di strumentalita necessaria, deve essere determinata con esclusivo riferimento al contenuto della mansione primaria e caratterizzante, attesa l'unicita del rapporto di lavoro. (V 3362'69, mass n 343436).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2094, Cod. Civ. art. 2095 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)