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Sez. L, Sentenza n. 2624 del 20/04/1985 (Rv. 440426 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - QUALIFICHE - IMPIEGATI PRIVATI E DI ENTE PUBBLICO ECONOMICO - IN GENERE (NOZIONE, DIFFERENZE CON L'OPERAIO, DISTINZIONI) - ACCERTAMENTO DELL'APPARTENENZA ALLA CATEGORIA OPERAIA OPPURE IMPIEGATIZIA - CONTRATTAZIONE COLLETTIVA - VALORE PRIMARIO - CRITERI DISTINTIVI ELABORATI IN ASTRATTO - FUNZIONE SECONDARIA - CONSEGUENZE IN TEMA DI SVOLGIMENTO DELLE MANSIONI DI FATTORINO.*
Stato
decisa il 1985-04-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/440426-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - QUALIFICHE - IMPIEGATI PRIVATI E DI ENTE PUBBLICO ECONOMICO - IN GENERE (NOZIONE, DIFFERENZE CON L'OPERAIO, DISTINZIONI) - ACCERTAMENTO DELL'APPARTENENZA ALLA CATEGORIA OPERAIA OPPURE IMPIEGATIZIA - CONTRATTAZIONE COLLETTIVA - VALORE PRIMARIO - CRITERI DISTINTIVI ELABORATI IN ASTRATTO - FUNZIONE SECONDARIA - CONSEGUENZE IN TEMA DI SVOLGIMENTO DELLE MANSIONI DI FATTORINO.*

L'accertamento dell'appartenenza del lavoratore alla categoria operaia oppure a quella impiegatizia dev'essere compiuto, dal giudice del merito, alla stregua della contrattazione collettiva applicabile al rapporto, la quale va interpretata secondo i canoni ermeneutici di cui agli artt. 1362 e seguenti cod. civ., e non già in base a criteri distintivi elaborati in astratto, come quelli basati sulla manualità o sull'intellettualità del lavoro oppure sul tipo di collaborazione ("nell'impresa" o "all'impresa") prestata dal dipendente, ai quali (ammessane l'utilità o l'applicabilità alla stregua della realtà aziendale odierna) può solo assegnarsi una secondaria funzione di riscontro. Pertanto, lo svolgimento dei compiti propri del "fattorino", figura che il C.C.n.L. 8 gennaio 1970 per gli addetti all'industria metalmeccanica privata comprende nella categoria operaia, comporta l'inquadramento in tale qualifica (e non in quella impiegatizia), indipendentemente dalla questione della riferibilità di detti compiti al processo tecnico o amministrativo dell'impresa, restando altresì irrilevante - dovendo l'inquadramento effettuarsi in base alle mansioni prevalenti - l'effettuazione, in misura secondaria, dell'ulteriore attività consistente nella pesatura e nell'affrancatura della posta. (V 2231/84, mass n 434270; (V 603/84, mass n 432845; (V 5891/83, mass n 430735; (V 47/83, mass n 424835; (V 1363/74, mass n 369442; (V 1821/72, mass nn 358821 e 358822).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2094, Cod. Civ. art. 2095 CORTE COST., Cod. Civ. Disp. Att. e Trans. art. 95, Legge 30/03/1942 num. 318 art. 95, Cod. Civ. Disp. Att. e Trans. art. 96, Legge 30/03/1942 num. 318 art. 96, Regio Decr. Legge 13/11/1924 num. 1825 art. 1, Contr. Coll. 08/01/1970 num. 49

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)