Sez. L, Sentenza n. 1681 del 06/06/1974 (Rv. 369854 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - PROMISCUE - QUALIFICHE - DIRITTO ALLA QUALIFICA - RIFERIMENTO ALLA MANSIONE PRIMARIA.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - PROMISCUE - QUALIFICHE - DIRITTO ALLA QUALIFICA - RIFERIMENTO ALLA MANSIONE PRIMARIA.*
Nell'ipotesi di attivita promiscue, svolte dal dipendente subordinato, in favore dello stesso datore di lavoro, anche se non collegate tra loro da vincoli di strumentalita necessaria, la qualifica da attribuirsi al prestatore di opere deve essere determinata dalla mansione primaria e caratterizzante, attesa appunto l'unicita del rapporto, e dato che l'appartenenza ad una o ad altra categoria professionale si determina, ai fini dell'individuazione del contratto collettivo applicabile, secondo l'attivita concretamente esercitata dall'imprenditore, con riferimento al complessivo ciclo produttivo dell'impresa e al risultato conseguito mediante la collaborazione del datore di lavoro e del dipendente (art 2070 cod civ). (V 1821'72, mass n 358821; V Corte costituzionale 105'69).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2070 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2095 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)