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Sez. L, Sentenza n. 3595 del 20/02/2006 (Rv. 587205 - 01)

ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - PRESTAZIONI ASSISTENZIALI - IN GENERE | Legittimazione passiva del Ministero dell'Economia ex art. 37, comma quinto, legge n.448 del 1998 - Fondamento - Fattispecie concernente il ripristino della pensione di invalidità e del relativo trattamento economico.
Stato
decisa il 2006-02-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/587205-01

ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - PRESTAZIONI ASSISTENZIALI - IN GENERE

Nelle controversie di assistenza sociale il disposto dell'art. 37, comma 5, della legge n.448 del 1998, nel riconoscere la legittimazione passiva del Ministero dell'Economia e delle Finanze, ha finito per derogare al principio generale della corrispondenza tra titolare del diritto e soggetto abilitato a farlo valere, introducendo una forma di sostituzione processuale ex art. 81 cod.proc.civ. dell'obbligato sostanziale che continua a rimanere l'INPS alla stregua dell'art.130, comma 1, del d.lgs. n.112 del 1998. (La S.C., in forza di tale opzione ermeneutica, ha confermato la decisione di merito che, in controversia in cui si instava per il ripristino della pensione e, quindi del relativo trattamento economico, ha riconosciuto la legittimazione passiva dell'INPS e onerato il Ministero dell'Economia e delle Finanze delle spese di consulenza tecnica espletata nel primo grado di giudizio, sul presupposto, in adesione ai principi fissati dalle Sezioni unite, con sentenza n. 483 del 2000 e per identità di "ratio", di reputare ammissibile nei confronti dell'INPS, pur dopo l'entrata in vigore del d.lgs. n.112 del 1998, la domanda per il riconoscimento del diritto ad una data prestazione economico-assistenziale, in conseguenza dell'accertato requisito sanitario oggetto solo di domanda incidentale).

Riferimenti normativi: Legge 31/03/1998 num. 112 art. 130 CORTE COST., Legge 23/12/1998 num. 448 art. 37 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 81

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)