Sez. 3, Sentenza n. 1963 del 19/05/1975 (Rv. 375669 - 01)
CONTRATTI AGRARI - PROCEDIMENTO - COMPETENZA E GIURISDIZIONE - SEZIONI SPECIALIZZATE - IN GENERE - COMPETENZA ESCLUSIVA DELLE SEZIONI SPECIALIZZATE - SUSSISTENZA - CONDIZIONI - ESTENSIONE - LIMITI.*
CONTRATTI AGRARI - PROCEDIMENTO - COMPETENZA E GIURISDIZIONE - SEZIONI SPECIALIZZATE - IN GENERE - COMPETENZA ESCLUSIVA DELLE SEZIONI SPECIALIZZATE - SUSSISTENZA - CONDIZIONI - ESTENSIONE - LIMITI.*
Qualora debba essere decisa la questione relativa alla natura del rapporto e alla sua assoggettabilita alla proroga legale stabilita dalla legislazione agraria, la causa appartiene alla Competenza esclusiva per materia della Sezione specializzata agraria presso il tribunale, la quale si determina per il solo fatto che sia stato eccepito il diritto alla continuazione del rapporto per proroga legale, indipendentemente dalla fondatezza dell'eccezione, e riguarda l'intera causa, perche per il principio della devoluzione unitaria della controversia e in virtu della vis attrattiva della questione di proroga, la Sezione specializzata rimane competente a decidere anche le questioni connesse che attingono all'esistenza e alla qualificazione del rapporto, alla sua disciplina e agli effetti che ne derivano. Questi principi non trovano, peraltro, applicazione, qualora risulti prima facie manifesto che il rapporto dedotto in giudizio non rientra fra le fattispecie regolate dalle leggi sulla proroga dei contratti agrari e che, quindi, l'eccezione d'incompetenza e stata formulata a mero scopo dilatorio. (Conf 960/74, mass n 368878; 2378/68, mass n 334727; (V 2384/67, mass n 329653; 550/66, mass n 321101; (V 1049/65; 2834/64).*
Riferimenti normativi: Legge 02/03/1963 num. 320 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)