Sez. L, Sentenza n. 1116 del 14/02/1983 (Rv. 425897 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI UNIFICATI IN AGRICOLTURA - IN GENERE - ELENCO DEI BRACCIANTI AGRICOLI - PROVVEDIMENTO DI CANCELLAZIONE - IMPUGNAZIONE - LEGITTIMAZIONE PASSIVA.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI UNIFICATI IN AGRICOLTURA - IN GENERE - ELENCO DEI BRACCIANTI AGRICOLI - PROVVEDIMENTO DI CANCELLAZIONE - IMPUGNAZIONE - LEGITTIMAZIONE PASSIVA.*
Legittimato passivamente alla controversia relativa all'impugnazione di un provvedimento di cancellazione del lavoratore dall'elenco dei braccianti agricoli è il servizio per i contributi agricoli unificati (SCAU) e non il ministero del lavoro e della previdenza sociale, in quanto quest'ultimo, già organo decidente di secondo grado ai sensi dell'art. 17 della legge 11 marzo 1970 n. 83, ora sostituito dal direttore regionale del lavoro, nel decidere i ricorsi proposti contro l'iscrizione o la cancellazione di un soggetto dagli elenchi dei lavoratori, assolveva una funzione di attuazione obiettiva del diritto e non era portatore di interessi particolari in conflitto con l'interesse generale. (V 4169/81, mass n 414836; (Conf 42/80, mass n 403416).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST., Regio Decr. 24/09/1940 num. 1949 CORTE COST., Legge 22/11/1954 num. 1136 art. 24, Decreto Legge 03/02/1970 num. 7 art. 22 CORTE COST., Legge 11/03/1970 num. 83 art. 17 CORTE COST., Legge 08/08/1972 num. 459 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)