Sez. L, Sentenza n. 965 del 07/02/1985 (Rv. 439118 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI UNIFICATI IN AGRICOLTURA - IN GENERE - ELENCO DEI BRACCIANTI AGRICOLI - PROVVEDIMENTO DI CANCELLAZIONE - IMPUGNAZIONI - LEGITTIMAZIONE PASSIVA.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI UNIFICATI IN AGRICOLTURA - IN GENERE - ELENCO DEI BRACCIANTI AGRICOLI - PROVVEDIMENTO DI CANCELLAZIONE - IMPUGNAZIONI - LEGITTIMAZIONE PASSIVA.*
Legittimato passivamente alla controversia relativa all'impugnazione di un provvedimento di cancellazione del lavoratore dall'elenco dei braccianti agricoli è il servizio per i contributi agricoli unificati (S.C.a.U.) e non il ministero del lavoro e della previdenza sociale, in quanto quest'ultimo, già organo decidente di secondo grado ai sensi dell'art. 17 del d.l. 3 febbraio 1970 n. 7 (convertito, con modificazioni, in legge 11 marzo 1970 n. 83), ora sostituito dal direttore dell'ufficio regionale del lavoro, nel decidere i ricorsi proposti contro l'iscrizione o la cancellazione di un soggetto dagli elenchi dei lavoratori, assolveva una funzione di attuazione obiettiva del diritto e non era portatore di interessi particolari. (V 6691/83, mass n 431413; (V 6454/82, mass n 424084; (V 6217/79, mass n 402945; (Conf 1116/83, mass n 425897; (Conf 42/80, mass n 403416).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST., Regio Decr. 24/09/1940 num. 1949 CORTE COST., Legge 22/11/1954 num. 1136 art. 24, Decreto Legge 03/02/1970 num. 7 art. 17 CORTE COST., Decreto Legge 03/02/1970 num. 7 art. 22 CORTE COST., Legge 11/03/1970 num. 83 CORTE COST., Legge 08/08/1972 num. 459 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)