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Sez. L, Sentenza n. 4169 del 27/06/1981 (Rv. 414836 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI UNIFICATI IN AGRICOLTURA - IN GENERE - ELENCHI NOMINATIVI - PROVVEDIMENTI DEFINITIVI DI ISCRIZIONE O DI CANCELLAZIONE - IMPUGNAZIONE - AZIONE GIUDIZIARIA DINANZI AL PRETORE - SOGGETTI LEGITTIMATI - CONTRADDITTORI NECESSARI.*
Stato
decisa il 1981-06-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/414836-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI UNIFICATI IN AGRICOLTURA - IN GENERE - ELENCHI NOMINATIVI - PROVVEDIMENTI DEFINITIVI DI ISCRIZIONE O DI CANCELLAZIONE - IMPUGNAZIONE - AZIONE GIUDIZIARIA DINANZI AL PRETORE - SOGGETTI LEGITTIMATI - CONTRADDITTORI NECESSARI.*

Ai sensi dell'art 7 del DL 3 febbraio 1970 n 7, contro i provvedimenti definitivi di iscrizione o cancellazione dei lavoratori agricoli negli appositi elenchi nominativi - intendendosi per tali o quelli compilati della commissione locale per la mano d'opera agricola e resi esecutivi dall'ufficio provinciale SCAU o quelli emessi a seguito di apposita procedura amministrativa contenziosa che si svolge attraverso le decisioni della commissione provinciale sui ricorsi contro l'operato della commissione ed, in seconda istanza, del direttore dell'ufficio regionale del lavoro, succeduto, in tale attribuzione al ministro per il lavoro, ai sensi della legge 8 agosto 1972 n 459 - e ammessa l'Azione giudiziaria, davanti al pretore non solo da parte dell'interessato, ma anche da parte dell'INPS, quale soggetto del rapporto assicurativo interessato ad ottenere, attraverso la pronunzia giurisdizionale, la cessazione di uno stato di incertezza giuridica connessa alla condizione di lavoratore agricolo propria di un assicurato o di un aspirante all'Assicurazione stessa. Peraltro, poiche tale provvedimento anche se promana dai menzionati organi amministrativi, fa comunque capo allo SCAU - ente di diritto pubblico, ai sensi dell'art 24 della legge 22 novembre 1954 n 1136, preposto all'accertamento ed alla riscossione dei contributi unificati - non a quelli, ma a questo appartiene la legitimatio ad causam in ogni controversia relativa a provvedimenti siffatti, quale contraddittore necessario nei cui confronti trova applicazione la previsione dell'art 102 cod proc civ.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST., Legge 22/11/1954 num. 1136 art. 24, Decreto Legge 03/02/1970 num. 7 art. 7 CORTE COST., Legge 08/08/1972 num. 459 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)