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Sez. L, Sentenza n. 42 del 05/01/1980 (Rv. 403416 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI UNIFICATI IN AGRICOLTURA - IN GENERE - ELENCO DEI BRACCIANTI AGRICOLI - PROVVEDIMENTO DI CANCELLAZIONE - IMPUGNATIVA - LEGITTIMAZIONE PASSIVA - DEL MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE ORA SOSTITUITO DAL DIRETTORE REGIONALE DEL LAVORO - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1980-01-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/403416-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI UNIFICATI IN AGRICOLTURA - IN GENERE - ELENCO DEI BRACCIANTI AGRICOLI - PROVVEDIMENTO DI CANCELLAZIONE - IMPUGNATIVA - LEGITTIMAZIONE PASSIVA - DEL MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE ORA SOSTITUITO DAL DIRETTORE REGIONALE DEL LAVORO - ESCLUSIONE.*

Passivamente legittimato nella controversia relativa alla impugnativa di un provvedimento di cancellazione del lavoratore dall'elenco dei braccianti agricoli e il servizio contributi agricoli unificati (SCAU) e non il ministero del lavoro e della previdenza sociale, in quanto quest'ultimo, gia organo decidente di secondo grado ai sensi dell'art 17 della legge 11 marzo 1970 n 83, ora sostituito dal direttore regionale del lavoro, nel decidere i ricorsi proposti contro l'iscrizione o la cancellazione di un soggetto dagli elenchi dei lavoratori, assolveva una funzione di attuazione obiettiva del diritto e non si faceva portatore di interessi particolari in conflitto con l'interesse del lavoratore e dell'ente assicuratore.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST., Decreto Legge 03/02/1970 num. 7 art. 22 CORTE COST., Legge 11/03/1970 num. 83 art. 17 CORTE COST., Legge 08/08/1972 num. 459 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)