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Sez. L, Sentenza n. 689 del 02/02/1985 (Rv. 438892 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITÀ (IN PARTICOLARE) - REVOCA DELLA PENSIONE - IN GENERE - CESSAZIONE DELL'INVALIDITÀ NEL CORSO DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO O GIUDIZIARIO - LIMITAZIONE DELL'ACCOGLIMENTO DELLA DOMANDA AL PERIODO DI ESISTENZA EFFETTIVA DELLA INVALIDITÀ - DOVERE DEL GIUDICE - LIMITE NEL POTERE DI REVOCA ATTRIBUITO ALL'INPS - INFLUENZA - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1985-02-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/438892-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITÀ (IN PARTICOLARE) - REVOCA DELLA PENSIONE - IN GENERE - CESSAZIONE DELL'INVALIDITÀ NEL CORSO DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO O GIUDIZIARIO - LIMITAZIONE DELL'ACCOGLIMENTO DELLA DOMANDA AL PERIODO DI ESISTENZA EFFETTIVA DELLA INVALIDITÀ - DOVERE DEL GIUDICE - LIMITE NEL POTERE DI REVOCA ATTRIBUITO ALL'INPS - INFLUENZA - ESCLUSIONE.*

Il giudice del merito, qualora accerti che l'Invalidità pensionabile si è protratta per un certo periodo ed è quindi venuta meno per il sopravvenuto recupero della capacità di guadagno, è tenuto a riconoscere la pensione soltanto per il periodo di accertata Invalidità e non anche per il periodo successivo alla cessazione di tale stato. Siffatto potere-dovere del giudice di limitare - in conseguenza delle risultanze probatorie acquisite - l'accoglimento della domanda di pensione al periodo di effettiva esistenza della Invalidità non può trovare limite nel potere di revoca attribuito all'i.N.P.S., sia perché la pronuncia giudiziaria, di natura costitutiva, non può essere compressa nel suo contenuto decisorio, positivo o negativo, sia perché il potere di revoca dell'istituto previdenziale può avere efficacia soltanto ex nunc e, non potendo il relativo provvedimento retroagire al momento dell'effettiva cessazione dell'Invalidità, non varrebbe a far venir meno la prestazione pensionistica per il periodo intermedio, durante il quale il diritto alla pensione, non sussistendone il presupposto legale dell'Invalidità, non compete all'assicurato e non può essergli riconosciuto. (Conf 473/84, mass n 432706).*

Riferimenti normativi: Regio Decr. Legge 14/04/1939 num. 636 art. 10 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)