Sez. L, Sentenza n. 1773 del 07/03/1990 (Rv. 465698 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONE DI INVALIDITÀ - INVALIDITÀ - TEMPO - INVALIDITÀ PROTRATTE PER UN CERTO PERIODO E VENUTA MENO PER RECUPERO DELLA CAPACITÀ - ACCERTAMENTO DEL DIRITTO ALLA PENSIONE - LIMITAZIONE AL PERIODO DI ACCERTATA INVALIDITÀ - NECESSITÀ - POTERE DI REVOCA DELL'INPS - INFLUENZA - ESCLUSIONE.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONE DI INVALIDITÀ - INVALIDITÀ - TEMPO - INVALIDITÀ PROTRATTE PER UN CERTO PERIODO E VENUTA MENO PER RECUPERO DELLA CAPACITÀ - ACCERTAMENTO DEL DIRITTO ALLA PENSIONE - LIMITAZIONE AL PERIODO DI ACCERTATA INVALIDITÀ - NECESSITÀ - POTERE DI REVOCA DELL'INPS - INFLUENZA - ESCLUSIONE.*
Il giudice del merito, qualora accerti (anche in Sede di rinvio) che l'Invalidità pensionabile si è protratta per un certo periodo ed è quindi venuta meno per il sopravvenuto recupero della capacità di guadagno, è tenuto a riconoscere la pensione soltanto per il periodo di accertata Invalidità e non anche per il periodo successivo alla cessazione di tale stato. Siffatto potere-dovere del giudice di limitare - in conseguenza delle risultanze probatorie acquisite - l'accoglimento della domanda di pensione al periodo di effettiva esistenza della Invalidità non può trovare limite nel potere di revoca attribuito all'i.N.P.S., sia perché la pronuncia giudiziaria, di natura costituiva, non può essere compressa nel suo contenuto decisorio, positivo o negativo, sia perché il potere di revoca dell'istituto previdenziale può avere efficacia soltanto ex nunc e, non potendo il relativo provvedimento retroagire al momento dell'effettiva cessazione dell'Invalidità, non varrebbe a far venir meno la prestazione pensionistica per il periodo intermedio, durante il quale il diritto alla pensione, non sussistendone il presupposto legale dell'Invalidità, non compete all'assicurato e non può essergli riconosciuto. (Conf 689/85, mass n 438892; (Conf 498/85, mass n 438707; (Conf 473/84, mass n 432706).*
Riferimenti normativi: Regio Decr. Legge 14/04/1939 num. 636 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)