Sez. 4, Sentenza n. 2512 del 18/10/1996 Cc. (dep. 09/11/1996) Rv. 206109 - 01
PROCEDIMENTO PRETORILE (COD. PROC. PEN. 1988) - INDAGINI PRELIMINARI - CHIUSURA DELLE INDAGINI - IN GENERE | Richiesta di archiviazione del P.M. - Opposizione della persona offesa - Preventiva delibazione di ammissibilità - Fissazione dell'udienza in camera di consiglio - Obbligo del G.I.P. - Esclusione.
PROCEDIMENTO PRETORILE (COD. PROC. PEN. 1988) - INDAGINI PRELIMINARI - CHIUSURA DELLE INDAGINI - IN GENERE
Qualora il pubblico ministero presso la pretura circondariale abbia formulato richiesta di archiviazione al giudice per le indagini preliminari, quest'ultimo, in caso di opposizione a tale richiesta della persona offesa dal reato, non ha l'obbligo di fissare, come previsto nel procedimento dinanzi al G.I.P. presso il tribunale, l'udienza in camera di consiglio, ma può decidere "de plano", senza la preventiva delibazione dell'ammissibilità dell'opposizione e la audizione delle parti ed in base, quindi, ad un contraddittorio meramente cartolare. (V. Corte Cost. sent. 123 del 1993; Sent. 130 del 1993).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 409 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 409 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 410 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 410 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 554 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 554 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)