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Sez. 2 - , Ordinanza n. 30951 del 27/12/2017 (Rv. 647772 - 02)

EDILIZIA POPOLARE ED ECONOMICA - IN GENERE | Prezzo massimo dell'immobile di edilizia agevolata ex art. 35 della l. n. 865 del 1971 - Estensione del vincolo nei passaggi di proprietà - Fondamento e condizioni - Vincolo del prezzo massimo - Presunzione “ex lege” di conoscenza in capo all’acquirente - Garanzia ex art. 1489 c.c. - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2017-12-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/647772-02

EDILIZIA POPOLARE ED ECONOMICA - IN GENERE

Il vincolo del prezzo massimo di cessione dell'immobile in regime di edilizia agevolata ex art. 35 della l. n. 865 del 1971, qualora non sia intervenuta la convenzione di rimozione ex art. 31, comma 49 bis, della l. n. 448 del 1998, segue il bene nei passaggi di proprietà, a titolo di onere reale, con efficacia indefinita, attesa la "ratio legis" di garantire la casa ai meno abbienti, senza consentire operazioni speculative di rivendita. Tale vincolo, derivando direttamente dalla legge, comporta una presunzione "ex lege" di conoscenza da parte di tutti i cittadini, sicché deve escludersi che il compratore di un immobile, il quale assuma di avere ignorato, nel momento di conclusione della vendita, successivo a detta approvazione, i vincoli urbanistici cui esso è soggetto, possa invocare la garanzia ex art. 1489 c.c., per gli oneri non apparenti e non dichiarati, salva l'eventuale responsabilità assunta dal venditore con l'espressa dichiarazione di garanzia circa la libertà dell'immobile alienato ove sia riferibile anche ai vincoli derivanti da strumenti urbanistici.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1489, Legge 22/10/1971 num. 865 art. 35 CORTE COST., Legge 23/12/1998 num. 448 art. 31 com. 49 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)