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Sez. 2, Sentenza n. 4318 del 26/03/2002 (Rv. 553285 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - INTERPRETAZIONE E QUALIFICAZIONE GIURIDICA | Potere del giudice - Inquadramento giuridico diverso da quello prospettato dalle parti - Ammissibilità - Limiti - Fattispecie.
Stato
decisa il 2002-03-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/553285-01

PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - INTERPRETAZIONE E QUALIFICAZIONE GIURIDICA

Il giudice di merito può interpretare il titolo negoziale su cui si fonda la controversia applicando una norma di legge diversa da quella invocata dall'istante, avendo egli il potere - dovere di inquadrare nell'esatta disciplina giuridica gli atti e i fatti che formano oggetto della lite, purché lasci inalterati il "petitum" e la "causa petendi", senza attribuire un bene diverso da quello domandato e senza introdurre nel tema controverso nuovi elementi di fatto. (Nella specie la Suprema Corte ha confermato la sentenza del giudice d'appello che aveva qualificato come comodato senza determinazione di tempo un contratto interpretato dal giudice di primo grado quale comodato sottoposto, quanto al diritto al rilascio, a condizione sospensiva).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 112, Cod. Proc. Civ. art. 99

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)