Sez. 2, Sentenza n. 26 del 03/01/2002 (Rv. 551367 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - INTERPRETAZIONE E QUALIFICAZIONE GIURIDICA | Potere del giudice di qualificare l'azione proposta dalle parti - Limiti - Sostituzione dell'azione proposta con altra diversa - Violazione del principio della corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato - Sussistenza - Fattispecie.
PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - INTERPRETAZIONE E QUALIFICAZIONE GIURIDICA
Sussiste violazione del principio tra il chiesto ed il pronunciato di cui all'art. 112 cod.proc.civ., quando il giudice sostituisce d'ufficio e si pronuncia su di un'azione diversa da quella formalmente proposta, limite, questo, cui è condizionato l'esercizio del potere di interpretazione e qualificazione della domanda da parte del giudice del merito.(Nella specie, la S.C., enunciando il succitato principio, ha cassato la decisione del giudice del merito con la quale aveva attribuito al compratore il risarcimento del danno per vizi della cosa venduta ex art.1494 cod.civ., mentre questi aveva proposto l'autonoma azione di garanzia ex art.1492 st.cod.).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1492, Cod. Civ. art. 1494, Cod. Proc. Civ. art. 112
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)