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Sez. 2, Sentenza n. 2908 del 27/02/2001 (Rv. 544257 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - INTERPRETAZIONE E QUALIFICAZIONE GIURIDICA | Poteri del giudice di merito - Criteri e limiti - Errore nella qualificazione della domanda - "Error in procedendo" - Configurabilità - Poteri del giudice di legittimità - Fattispecie.
Stato
decisa il 2001-02-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/544257-01

PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - INTERPRETAZIONE E QUALIFICAZIONE GIURIDICA

Nell'esercizio del potere di interpretazione e qualificazione della domanda, il giudice del merito, che non è in ciò condizionato dalla formula adottata dalla parte, ha il potere, ma anche il dovere, di accertare e valutare il contenuto sostanziale della pretesa, quale risulta desumibile non solo dal tenore letterale degli atti, ma anche dalla natura delle vicende dedotte e rappresentate dalla parte istante e dalle eventuali precisazioni formulate nel corso del giudizio, nonché di tener conto del provvedimento richiesto in concreto, con il solo limite impostogli dal rispetto del principio della corrispondenza della pronuncia alla richiesta e dalla esigenza di non sostituire d'ufficio una diversa azione a quella formalmente proposta. Ove tali principi siano violati e venga, quindi, denunziato un "error in procedendo", quale la pronunzia su di una domanda che si afferma diversa da quella effettivamente proposta, il giudice di legittimità ha il potere - dovere di procedere direttamente all'esame e all'interpretazione degli atti processuali e, in particolare, delle istanze e delle deduzioni delle parti.(Nella specie, la S.C., in relazione alla domanda proposta per ottenere la condanna dell'occupante al rilascio di immobile che l'attore assumeva di sua proprietà, qualificata dal giudice di appello - come da quello di primo grado - come azione reale e non obbligatoria e dallo stesso rigettata, in difformità dalla decisione in prime cure, per la mancata prova della sussistenza del diritto di proprietà in capo all'attore, ha ritenuto erronea tale qualificazione e arbitraria la sostituzione dell'azione reale a quella che l'attore aveva inteso promuovere, che risultava, dall'esame della domanda stessa, come dal tenore letterale delle conclusioni, elementi giudicati di assorbente rilievo, essere un'azione personale di rilascio per detenzione "sine titulo").

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 99, Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 112, Cod. Proc. Civ. art. 342

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)