Sez. 5, Sentenza n. 31117 del 30/06/2011 Ud. (dep. 04/08/2011) Rv. 250588 - 01
REATI FALLIMENTARI - BANCAROTTA FRAUDOLENTA - IN GENERE | Bancarotta fraudolenta impropria - Termine di prescrizione nel caso in cui alla procedura di concordato preventivo segua la dichiarazione di fallimento - Decorrenza dalla sentenza dichiarativa di fallimento - Ragioni.
REATI FALLIMENTARI - BANCAROTTA FRAUDOLENTA - IN GENERE
In tema di bancarotta fraudolenta, nel caso in cui alla ammissione alla procedura di concordato preventivo segua la dichiarazione di fallimento, la prescrizione decorre dalla sentenza dichiarativa di fallimento e non dalla ammissione al concordato preventivo, stante la disuguaglianza tra le due procedure che non consente di intravvedere nella successione delle vicende concorsuali la medesima connotazione e quella uniformità che può consentire l'assorbimento cronologico della seconda nella prima.
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 216 CORTE COST., Legge Falliment. art. 223 CORTE COST., Legge Falliment. art. 236 CORTE COST., Cod. Pen. art. 15
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)