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Sez. 5, Sentenza n. 24897 del 17/06/2026 Cc. (dep. 02/07/2026) Rv. 290525-01

REATI FALLIMENTARI - BANCAROTTA FRAUDOLENTA - IN GENERE | Bancarotta fraudolenta patrimoniale - Dichiarazione di fallimento successiva all'ammissione al concordato preventivo - Decorrenza del termine di prescrizione dalla sentenza dichiarativa di fallimento - Sussistenza - Ragioni.
Stato
decisa il 2026-06-17
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/290525-01

REATI FALLIMENTARI - BANCAROTTA FRAUDOLENTA - IN GENERE

In tema di bancarotta fraudolenta patrimoniale, nel caso in cui all'ammissione alla procedura di concordato preventivo segua la dichiarazione di fallimento, la prescrizione decorre dalla sentenza dichiarativa di fallimento e non dal decreto di ammissione al concordato preventivo, posto che la differenza di presupposti tra le due procedure non consente di ravvisare l'assorbimento cronologico della seconda nella prima.

Legge Falliment. art. 216 com. 3, Legge Falliment. art. 236 com. 2 lett. 1, Legge Falliment. art. 223 CORTE COST., Legge Falliment. art. 216 com. 1 CORTE COST., Legge Falliment. art. 236 com. 1

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)