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Sez. 5, Sentenza n. 39307 del 18/09/2007 Ud. (dep. 24/10/2007) Rv. 238183 - 01

REATI FALLIMENTARI - BANCAROTTA FRAUDOLENTA - IN GENERE | Bancarotta fraudolenta patrimoniale - Termine di prescrizione nel caso in cui alla procedura di concordato preventivo segua la dichiarazione di fallimento - Decorrenza dalla sentenza dichiarativa di fallimento - Ragioni.
Stato
decisa il 2007-09-18
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/238183-01

REATI FALLIMENTARI - BANCAROTTA FRAUDOLENTA - IN GENERE

In tema di bancarotta fraudolenta, nel caso in cui alla ammissione alla procedura di concordato preventivo segua la dichiarazione di fallimento, il concorso di norme tra l'art. 236, comma secondo, n. 1, L. fall. e l'art. 223 L. fall. va risolto utilizzando il principio di specialità, con l'applicazione della fattispecie di bancarotta fallimentare. Ne consegue che la prescrizione decorre dalla sentenza dichiarativa di fallimento.

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 223 CORTE COST., Legge Falliment. art. 236 com. 2 n. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)