diritto.io

Sez. 5, Sentenza n. 15712 del 12/03/2014 Ud. (dep. 08/04/2014) Rv. 260220 - 01

REATI FALLIMENTARI - BANCAROTTA FRAUDOLENTA - IN GENERE | Bancarotta fraudolenta patrimoniale - Termine di prescrizione nel caso in cui alla procedura di concordato preventivo segua la dichiarazione di fallimento - Decorrenza dalla sentenza dichiarativa di fallimento - Ragioni.
Stato
decisa il 2014-03-12
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/260220-01

REATI FALLIMENTARI - BANCAROTTA FRAUDOLENTA - IN GENERE

In tema di bancarotta fraudolenta patrimoniale, nel caso in cui alla ammissione alla procedura di concordato preventivo segua la dichiarazione di fallimento, la prescrizione decorre dalla sentenza dichiarativa di fallimento e non dalla ammissione al concordato preventivo, stante la disuguaglianza tra le due procedure che non consente di intravedere nella successione delle vicende concorsuali la medesima connotazione e quella uniformità che può consentire l'assorbimento cronologico della seconda nella prima.

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 216 CORTE COST., Legge Falliment. art. 223 CORTE COST., Legge Falliment. art. 236 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)