Sez. L, Sentenza n. 3001 del 08/08/1975 (Rv. 377097 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - IN GENERE - SOMME VERSATE AL LAVORATORE E NON AVENTI UNA CAUSA AUTONOMA - SOMME VERSATE DURANTE I COSIDDETTI PERMESSI D'USO - NATURA RETRIBUTIVA - LIBERALITA AUTONOMA ED ESTRANEA AL RAPPORTO DI LAVORO - CONFIGURABILITA - ESCLUSIONE - CONDIZIONI.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - IN GENERE - SOMME VERSATE AL LAVORATORE E NON AVENTI UNA CAUSA AUTONOMA - SOMME VERSATE DURANTE I COSIDDETTI PERMESSI D'USO - NATURA RETRIBUTIVA - LIBERALITA AUTONOMA ED ESTRANEA AL RAPPORTO DI LAVORO - CONFIGURABILITA - ESCLUSIONE - CONDIZIONI.*
Tutte le somme che il datore di lavoro corrisponde al lavoratore, che non trovino tra le parti una causa autonoma, ancorche occasionata dal rapporto di lavoro (come il rimborso spese, il risarcimento dei danni per obblighi contrattuali non adempiuti, eccetera) hanno carattere di retribuzione corrispettiva, indipendentemente dalle ragioni o motivi per cui il pagamento e effettuato e, quindi, anche se questo non e diretto a compensare determinate specifiche prestazioni di lavoro. In conseguenza, deve ritenersi che abbiano tale carattere corrispettivo anche le somme che vengono corrisposte al lavoratore, per giustificate ragioni, dal datore di lavoro, in dipendenza di determinati eventi (lutti familiari, gravi esigenze per assistenza a familiari ammalati, eccetera), cioe durante i cosiddetti permessi d'uso. Anche nel caso, infatti, in cui il pagamento della retribuzione in tali giorni sia rimessa alla discrezione del datore di lavoro, sempreche, peraltro, tale pagamento sia ricorrente e usuale, indipendentemente dalla questione se cio importi una modificazione del contratto nel senso dell'obbligatorieta del pagamento stesso e non indichi comunque l'esistenza di un uso vincolante in tal senso, e evidente che il compenso pagato trova pur sempre la sua causa nel rapporto di lavoro e non in un atto di liberalita autonomo ed estraneo a questo.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2094, DPR 30/05/1955 num. 797 art. 27, DPR 30/05/1955 num. 797 art. 28
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)