Sez. L, Sentenza n. 4476 del 25/11/1976 (Rv. 383198 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - IN GENERE - RETRIBUZIONE SOGGETTA A CONTRIBUZIONE - NOZIONE.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - IN GENERE - RETRIBUZIONE SOGGETTA A CONTRIBUZIONE - NOZIONE.*
Costituiscono retribuzione soggetta ai contributi assicurativi obbligatori, secondo i criteri dettati dagli artt 27 e 28 del DPR 30 maggio 1955 n 797 (testo unico sugli assegni familiari), tutte le somme che il datore di lavoro debba corrispondere al lavoratore in forza ed a causa del rapporto di lavoro, ancorche in periodi di assenza dal lavoro, e, quindi, con finalita assistenziali e non strettamente corrispettive (quali, nella specie, le somme erogate per congedi matrimoniali e per periodi di malattia, in Mancanza di trattamento assicurativo), con la sola esclusione, pertanto, dei versamenti effettuati in base a cause autonome e distinte dal rapporto di lavoro (quali, ad esempio, il rimborso di spese, il risarcimento di danni, la mera liberalita). (V 3477/75, mass n 377647; (V 3001/75, mass n 377097; (V 500/75, mass n 373798).*
Riferimenti normativi: DPR 30/05/1955 num. 797 art. 27, DPR 30/05/1955 num. 797 art. 28
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)