Sez. L, Sentenza n. 1878 del 02/04/1981 (Rv. 412563 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - IN GENERE - RETRIBUZIONE SOGGETTA A CONTRIBUZIONE ASSICURATIVA - INDIVIDUAZIONE - EMOLUMENTI CORRISPOSTI IN PERIODI DI ASSENZA DAL LAVORO - INCLUSIONE.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - IN GENERE - RETRIBUZIONE SOGGETTA A CONTRIBUZIONE ASSICURATIVA - INDIVIDUAZIONE - EMOLUMENTI CORRISPOSTI IN PERIODI DI ASSENZA DAL LAVORO - INCLUSIONE.*
A norma dell'art 27 del DPR 30 maggio 1955 n 797 (tu sugli assegni familiari), anche nel testo anteriore all'entrata in vigore dell'art 12 della legge 30 aprile 1969 n 153, nell'ambito del concetto di retribuzione soggetta a contribuzione assicurativa rientra ogni emolumento corrisposto al dipendente in forza ed a causa del rapporto lavorativo, ancorche in periodi di assenza dal lavoro -e, quindi, per finalita assistenziali e non strettamente corrispettive (quali le somme erogate per congedi matrimoniali e per periodi di malattia) - con la sola esclusione delle erogazioni effettuate in base a cause autonome e distinte dal rapporto di lavoro, pur se da questo occasionate. (V 4476/76, mass n 383198; (V 3001/75, mass n 377097).*
Riferimenti normativi: DPR 30/05/1955 num. 797 art. 27, Legge 30/04/1969 num. 153 art. 12 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)