Sez. L, Sentenza n. 6697 del 11/11/1983 (Rv. 431418 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - IN GENERE - RETRIBUZIONE IMPONIBILE - NOZIONE.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - IN GENERE - RETRIBUZIONE IMPONIBILE - NOZIONE.*
Il concetto di retribuzione imponibile, ai fini del versamento dei contributi previdenziali in misura intera, è comprensivo non soltanto degli emolumenti che trovano riscontro in una specifica prestazione lavorativa del dipendente, ma anche di tutte le somme versate dal datore di lavoro in adempimento di obblighi imposti da leggi o convenzioni ed aventi origine e titolo nel contratto di lavoro, con esclusione di quelle erogazioni che trovano una causa autonoma e specifica diversa dal rapporto di lavoro. (V 1878/81, mass nn 412563 e 412564; (V 4476/76, mass n 383198; (V 3001/75, mass n 377097; (V 1455/71, mass n 351748).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2099 CORTE COST., DPR 30/05/1955 num. 797 art. 27, DPR 30/05/1955 num. 797 art. 28, Legge 17/10/1961 num. 1038 art. 5, Legge 30/04/1969 num. 153 art. 12 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)