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Sez. L, Sentenza n. 3528 del 12/06/1985 (Rv. 441151 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - IN GENERE - SOMME CONTINUATIVAMENTE CORRISPOSTE AI DIPENDENTI A TITOLO DI RIMBORSO DELLE SPESE DI TRASPORTO SOSTENUTE PER RAGGIUNGERE IL POSTO ABITUALE DI LAVORO - EMOLUMENTI SOGGETTI A CONTRIBUZIONE ASSICURATIVA - CONFIGURABILITÀ.*
Stato
decisa il 1985-06-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/441151-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - IN GENERE - SOMME CONTINUATIVAMENTE CORRISPOSTE AI DIPENDENTI A TITOLO DI RIMBORSO DELLE SPESE DI TRASPORTO SOSTENUTE PER RAGGIUNGERE IL POSTO ABITUALE DI LAVORO - EMOLUMENTI SOGGETTI A CONTRIBUZIONE ASSICURATIVA - CONFIGURABILITÀ.*

Le somme continuativamente corrisposte ai dipendenti per rimborsarli delle spese di trasporto sostenute per raggiungere l'abituale posto di lavoro costituiscono emolumenti soggetti a contribuzione assicurativa ai sensi dell'art. 12 della legge 30 aprile 1969 n. 153, atteso che esse - non assimilabili all'indennità di trasferta, ai rimborsi a piè di lista ed altre indennità od elargizioni una tantum - non rientrano in alcuna delle voci che la norma espressamente esclude dalla retribuzione imponibile. (V 7622/83, mass n 432232; (V 6501/83, mass n 431228; (Conf 1716/84, mass n 433790).*

Riferimenti normativi: Legge 30/04/1969 num. 153 art. 12 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)