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Sez. L, Sentenza n. 7622 del 27/12/1983 (Rv. 432232 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - IN GENERE - TRASFERIMENTO DEFINITIVO DELLO STABILIMENTO IN UNA SEDE DIVERSA - INDENNITÀ RELATIVA EROGATA DAL DATORE DI LAVORO - ASSIMILABILITÀ ALL'INDENNITÀ DI TRASFERTA - ESCLUSIONE - OBBLIGO CONTRIBUTIVO - SUSSISTENZA.*
Stato
decisa il 1983-12-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/432232-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - IN GENERE - TRASFERIMENTO DEFINITIVO DELLO STABILIMENTO IN UNA SEDE DIVERSA - INDENNITÀ RELATIVA EROGATA DAL DATORE DI LAVORO - ASSIMILABILITÀ ALL'INDENNITÀ DI TRASFERTA - ESCLUSIONE - OBBLIGO CONTRIBUTIVO - SUSSISTENZA.*

L'indennità erogata dal datore di lavoro in occasione del definitivo trasferimento dello stabilimento in una Sede diversa da quella originaria non è assimilabile ad una vera e propria indennità di trasferta (esclusa dalla contribuzione assicurativa ai sensi del n. 1 dell'art. 12 comma terzo della legge n. 153 del 1969), correlata alla temporanea prestazione di lavoro fuori dalla Sede normale ed abituale, ed è pertanto soggetta alla predetta contribuzione, quale integrazione della retribuzione per il primo periodo di lavoro nella nuova località. (V 391/82, mass n 418090).*

Riferimenti normativi: Legge 30/04/1969 num. 153 art. 12 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)