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Sez. 1, Sentenza n. 4222 del 03/07/1980 (Rv. 408092 - 01)

ASSICURAZIONE - CONTRATTO DI ASSICURAZIONE - DISPOSIZIONI GENERALI - RISCHIO - DICHIARAZIONI DEL CONTRAENTE - RETICENZE ED INESATTEZZE - CON DOLO O COLPA GRAVE - IN GENERE - CONOSCENZA DA PARTE DELL'ASSICURATORE DELLA INESATTEZZA DELLE DICHIARAZIONI DOPO L'EVENTO - RIFIUTO DEL PAGAMENTO DELL'INDENNITA SENZA NECESSITA DI IMPUGNAZIONE DEL CONTRATTO - LEGITTIMITA - CONDIZIONI - DOLO O COLPA GRAVE DELL'ASSICURATO.*
Stato
decisa il 1980-07-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/408092-01

ASSICURAZIONE - CONTRATTO DI ASSICURAZIONE - DISPOSIZIONI GENERALI - RISCHIO - DICHIARAZIONI DEL CONTRAENTE - RETICENZE ED INESATTEZZE - CON DOLO O COLPA GRAVE - IN GENERE - CONOSCENZA DA PARTE DELL'ASSICURATORE DELLA INESATTEZZA DELLE DICHIARAZIONI DOPO L'EVENTO - RIFIUTO DEL PAGAMENTO DELL'INDENNITA SENZA NECESSITA DI IMPUGNAZIONE DEL CONTRATTO - LEGITTIMITA - CONDIZIONI - DOLO O COLPA GRAVE DELL'ASSICURATO.*

Ai sensi dell'art 1892 terzo comma cod civ, l'assicuratore, il quale, a seguito del verificarsi dell'evento, venga a conoscenza di dichiarazioni inesatte dell'assicurato circa circostanze decisive all'individuazione del rischio, puo rifiutare il pagamento dell'indennita, senza bisogno d'impugnare il contratto, sempreche l'obiettiva non corrispondenza alla realta delle dichiarazioni stesse (nella specie, in tema di Assicurazione contro i furti, dichiarazione di presenza di valide 'chiusure interné a serrande avvolgibili, in effetti fermate da semplici 'zeppè) sia ascrivibile a dolo dell'assicurato medesimo, ovvero ad un suo grave errore di apprezzamento e valutazione.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1892

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)