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Sez. 1, Sentenza n. 3163 del 24/05/1982 (Rv. 421104 - 01)

ASSICURAZIONE - CONTRATTO DI ASSICURAZIONE - DISPOSIZIONI GENERALI - RISCHIO - DICHIARAZIONI DEL CONTRAENTE - RETICENZE ED INESATTEZZE - CON DOLO O COLPA GRAVE - IMPUGNAZIONI (DECADENZA) - CONOSCENZA DA PARTE DELLO ASSICURATORE, SOLO DOPO L'EVENTO, DELLE RETICENZE E DELLE INESATTEZZE - RIFIUTO DI PAGAMENTO DELL'INDENNITÀ - LEGITTIMITÀ - FORMALE DICHIARAZIONE D'IMPUGNAZIONE DEL CONTRATTO DI ASSICURAZIONE - NECESSITÀ - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1982-05-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/421104-01

ASSICURAZIONE - CONTRATTO DI ASSICURAZIONE - DISPOSIZIONI GENERALI - RISCHIO - DICHIARAZIONI DEL CONTRAENTE - RETICENZE ED INESATTEZZE - CON DOLO O COLPA GRAVE - IMPUGNAZIONI (DECADENZA) - CONOSCENZA DA PARTE DELLO ASSICURATORE, SOLO DOPO L'EVENTO, DELLE RETICENZE E DELLE INESATTEZZE - RIFIUTO DI PAGAMENTO DELL'INDENNITÀ - LEGITTIMITÀ - FORMALE DICHIARAZIONE D'IMPUGNAZIONE DEL CONTRATTO DI ASSICURAZIONE - NECESSITÀ - ESCLUSIONE.*

Ai sensi dell'art. 1892 cod. civ., nel caso di dichiarazioni inesatte o di reticenze dell'assicurato incidenti sulla reale rappresentazione del rischio e determinate da dolo o colpa grave, l'assicuratore può chiedere l'annullamento del contratto, ma decade dal relativo diritto se, entro tre mesi dalla conoscenza della inesatta dichiarazione e della reticenza, non dichiara di volerlo esercitare. Quando, però, il sinistro si verifica prima che sia decorso il termine suddetto o, a fortiori, prima che l'assicuratore sia venuto a conoscenza dell'inesattezza o reticenza della dichiarazione, egli non è tenuto a pagare la somma assicurata, ed è sufficiente, a tal fine, che invochi in via di Azione o di eccezione la violazione dolosa o colposa dell'Onere, posto a carico dell'assicurato, di rendere dichiarazioni complete e veritiere delle circostanze incidenti sulla rappresentazione del rischio, senza la necessità di una formale dichiarazione d'impugnazione del contratto di Assicurazione. (Conf 4222/80, mass n 408092).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1892

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)