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Sez. 3, Sentenza n. 7768 del 19/05/2003 (Rv. 563269 - 01)

CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE E DI RISCATTO - PRELAZIONE | Mancato esercizio del diritto di prelazione - Differimento della data del contratto definitivo - Diritto di riscatto - Esclusione - Limiti.
Stato
decisa il 2003-05-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/563269-01

CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE E DI RISCATTO - PRELAZIONE

Il titolare del diritto di prelazione, che non lo abbia esercitato, non ha diritto al riscatto ove sia semplicemente differita la data del contratto definitivo di vendita fissata nel preliminare notificatogli, salvo che il differimento non sia così notevole da comportare sostanziale mutamento delle condizioni indicate nella proposta.

Riferimenti normativi: Legge 26/05/1965 num. 890 art. 8, Legge 14/08/1971 num. 817 art. 7 CORTE COST., Legge 14/08/1971 num. 817 art. 8

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)