Sez. 1, Sentenza n. 10244 del 22/09/1999 (Rv. 530182 - 01)
SANZIONI AMMINISTRATIVE - PRINCIPI COMUNI - NON TRASMISSIBILITÀ DELL'OBBLIGAZIONE | Morte dell'autore della violazione - Conseguenze - Estinzione dell'obbligazione e cessazione della materia del contendere - Relativa dichiarazione ad opera della Corte di cassazione - Ammissibilità.
SANZIONI AMMINISTRATIVE - PRINCIPI COMUNI - NON TRASMISSIBILITÀ DELL'OBBLIGAZIONE
Ai sensi dell'art. 7, capo I, della legge n. 689/81, l'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione amministrativa non si trasmette agli eredi, così che la morte di colui il quale nel provvedimento sanzionatorio venga individuato come autore dell'illecito amministrativo determina l'estinzione dell'obbligazione di pagare la connessa sanzione pecuniaria, non altro residuando in ragione del carattere strettamente personale della responsabilità in materia di illecito amministrativo, per il quale sia prevista la sanzione del pagamento di una somma di danaro. Ed un tale evento fa cessare la materia del contendere, la cui dichiarazione ben può essere pronunciata dalla Corte di cassazione, pur in mancanza di esplicita previsione processuale.
Riferimenti normativi: Legge 24/11/1981 num. 689 art. 7
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)