Sez. 1, Sentenza n. 6048 del 29/05/1993 (Rv. 482583 - 01)
Sanzioni amministrative - Principi comuni - Non trasmissibilità dell'obbligazione | Morte dell'autore della violazione - Obbligazione di pagare la sanzione pecuniaria - Estinzione - Ammissibilità - Opposizione all' ordinanza ingiunzione - Pendenza - Cessazione della materia del contendere - Dichiarazione da parte della Corte di Cassazione - Ammissibilità.
Sanzioni amministrative - Principi comuni - Non trasmissibilità dell'obbligazione
In tema di sanzioni amministrative, la morte di colui che nel provvedimento sanzionatorio adottato dall'amministrazione è individuato come autore della violazione comporta l'estinzione dell' obbligazione di pagare la sanzione pecuniaria - poiché secondo l'art. 7 della legge 24 novembre 1981 n. 689 tale obbligazione non si trasmette agli eredi - nonché, in ipotesi di pendenza di giudizio di opposizione all'ordinanza - ingiunzione di pagamento della sanzione, la cessazione della materia del contendere sia in ordine alla sussistenza della responsabilità, sia relativamente alla entita della sanzione applicata. La dichiarazione di tale cessazione - che fa venir meno la pronunzia sull'opposizione, che sia stata impugnata, e che comporta l'inefficacia sopravvenuta della ordinanza-ingiunzione - può essere effettuata anche dalla Corte di Cassazione, pure se non espressamente prevista dalla legge processuale.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 382 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 7
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)