diritto.io

Sez. 5, Sentenza n. 35469 del 04/06/2003 Ud. (dep. 12/09/2003) Rv. 228326 - 01

DIFESA E DIFENSORI (COD. PROC. PEN. 1988) - GARANZIE DI LIBERTÀ - IN GENERE | Ispezioni, perquisizioni e sequestri presso l'ufficio di avvocati - Adempimenti concernenti reati attribuiti al professionista interessato - Avviso preliminare al Consiglio dell'ordine forense - Necessità - Esclusione.
Stato
decisa il 2003-06-04
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/228326-01

DIFESA E DIFENSORI (COD. PROC. PEN. 1988) - GARANZIE DI LIBERTÀ - IN GENERE

Le perquisizioni, le ispezioni ed i sequestri da compiere nell'ufficio di un avvocato non devono essere preceduti dall'avviso al consiglio dell'ordine forense, come prescritto dal comma terzo dell'art. 103 cod. proc. pen. per gli adempimenti concernenti i difensori, quando la persona soggetta all'indagine sia lo stesso professionista, e non venga dunque il rilievo l'attività defensionale da questi svolta in favore di altri. (In motivazione si è notato come il principio assicuri un raccordo tra il terzo ed il primo comma dell'art. 103, senza dar luogo a privilegi di "status" non strumentali alla garanzia della funzione difensiva, e risulti congruo con la disposizione del comma secondo della stessa norma, che preclude il sequestro dei soli documenti pertinenti alla difesa, con esclusione per altro del corpo del reato).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 103 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 103 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)