Sez. 3, Sentenza n. 21024 del 25/02/2004 Ud. (dep. 05/05/2004) Rv. 229226 - 01
SANITÀ PUBBLICA - IN GENERE | Smaltimento di rifiuti - Differenza tra deposito temporaneo, deposito preliminare o stoccaggio e deposito incontrollato.
SANITÀ PUBBLICA - IN GENERE
In tema di deposito di rifiuti, si ha deposito temporaneo, come tale lecito, quando i rifiuti sono raggruppati, in via temporanea ed alle condizioni previste dalla legge, nel luogo della loro produzione; si ha deposito preliminare o stoccaggio, che richiede l'autorizzazione o la comunicazione in procedura semplificata, quando non sono rispettate le condizioni previste dall'art. 6 lett. m) del D.Lgs. n. 22 del 1997 per il deposito temporaneo di rifiuti; si ha invece deposito in controllato o abbandono di rifiuti, quando il raggruppamento di essi viene effettuato in luogo diverso da quello in cui i rifiuti sono prodotti, e fuori della sfera di controllo del produttore: tale ultima condotta è sanzionata penalmente, se posta in essere da soggetti titolari di impresa o da responsabili di enti, mentre è sanzionata in via amministrativa, quando sia effettuata da persone fisiche diverse da quelle precedentemente indicate.
Riferimenti normativi: Legge 05/02/1997 num. 22 art. 51, Legge 05/02/1997 num. 22 art. 6
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)