Sez. L, Sentenza n. 9170 del 07/06/2003 (Rv. 564064 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE | Incensurabilità in sede di legittimità - Limiti - Fattispecie in tema di inquadramento dei dipendenti dell'Ente Poste Italiane in base al contratto collettivo nazionale di lavoro del 26 novembre 1994.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE
L'interpretazione dei contratti collettivi da parte del giudice di merito è censurabile in sede di legittimità per vizi di motivazione o per violazione dei canoni di ermeneutica contrattuale.(Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza impugnata che aveva riconosciuto ad un dipendente dell'amministrazione postale trasformata in ente pubblico economico, in sede di prima applicazione del contratto collettivo del 26 novembre 1994, il diritto ad essere inquadrato nella ex VI categoria, con diversa posizione retributiva ex art. 2103 cod. civ. pur all'interno dell'unica area operativa comprensiva dei profili professionali delle ex IV, V e VI categoria, quale risultante dal citato contratto collettivo, ritenendo provato l'effettivo svolgimento, da parte dello stesso, di mansioni, superiori alla qualifica di appartenenza, corrispondenti a quelle proprie della ex categoria VI, senza verificare se le clausole del contratto collettivo avessero inteso conferire, all'interno dell'area operativa, alle diverse posizioni retributive il carattere di vere e proprie qualifiche in quanto collegate a mansioni di diverso livello professionale).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST., Decreto Legge 01/12/1993 num. 487 CORTE COST., Legge 29/01/1994 num. 71 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1362, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)