Sez. 2, Sentenza n. 188 del 11/01/1999 (Rv. 522156 - 01)
URBANISTICA - MODI DI ATTUAZIONE DELLA DISCIPLINA URBANISTICA - REGOLAMENTI EDILIZI COMUNALI - IN GENERE | Regolamento edilizio e programma di fabbricazione - Efficacia normativa - "Dies a quo" - Dalla data del completamento del termine di affissione all'albo comunale - Configurabilità - Contrasto con la norma di cui all'art. 4 della legge 291/71 - Esclusione.
URBANISTICA - MODI DI ATTUAZIONE DELLA DISCIPLINA URBANISTICA - REGOLAMENTI EDILIZI COMUNALI - IN GENERE
I regolamenti edilizi e gli annessi programmi di fabbricazione acquistano efficacia normativa soltanto a partire dalla data di completamento del termine della relativa affissione nell'albo comunale, così come stabilito dall'art. 10 della legge n. 1150 del 1942, in relazione all'art. 62, comma terzo del R.D. n. 383 del 1934 (nel testo sostituito dall'art. 21 della legge n. 530 del 1947), e non anche dalla data di approvazione del regolamento da parte della competente autorità regionale o da quella della pubblicazione di tale decreto nel bollettino ufficiale della regione, senza che osti, a tale principio, il disposto dell'art. 4 della legge 291/71, avendo tale norma la sola funzione di contenere la durata dei vincoli generali previsti dalla legge 765/67 al periodo di tempo in cui essi risultino ricollegabili ai ritardi dell'amministrazione comunale.
Riferimenti normativi: Legge 03/03/1934 num. 383 art. 62, Legge 17/08/1942 num. 1150 art. 10, Legge 09/06/1947 num. 530 art. 21, Legge 06/08/1967 num. 765 art. 17 CORTE COST., Legge 01/06/1971 num. 291
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)