Sez. 2, Sentenza n. 147 del 09/01/1993 (Rv. 480202 - 01)
Urbanistica - Modi di attuazione della disciplina urbanistica - Regolamenti edilizi comunali - In genere | Regolamento edilizio ed annesso programma di fabbricazione - Momento determinante della loro efficacia - Data di completamento del termine di affissione all'albo comunale - Rilevanza - Contrasto con l'art. 4 della legge n. 291 del 1971 - Esclusione.
Urbanistica - Modi di attuazione della disciplina urbanistica - Regolamenti edilizi comunali - In genere
I regolamenti edilizi e gli annessi programmi di fabbricazione acquistano efficacia normativa solo dalla data in cui si completa il termine della loro affissione nell'albo comunale, così come è stabilito dall'art. 10 della legge n. 1150 del 1942, in relazione all'art. 62 comma terzo del r.d. 3 marzo 1934 n. 383 - nel testo sostituito dall'art. 21 della legge 9 giugno 1947 n. 530 -, e non dalla data del decreto di approvazione del regolamento da parte della competente autorità regionale o da quella della pubblicazione di tale decreto nel bollettino ufficiale della Regione, perché la natura normativa dei predetti regolamenti e dei relativi programmi di fabbricazione (che, ancorché qualificabili come distinti strumenti urbanistici, non possono assumere autonoma operatività quando siano annessi al regolamento edilizio) conferisce alle forme di pubblicità prescritte dall'art. 10 comma sesto della legge 17 agosto 1942 n. 1150 valore integrativo del provvedimento escludendo la possibilità della sua applicazione prima del loro adempimento; tale principio non è contraddetto dalla disposizione dell'art. 4 della legge 1 giugno 1971 n. 291, che esclude l'applicabilità delle norme di salvaguardia stabilite, per i comuni sprovvisti di piano regolatore generale o di programma di fabbricazione, dall'art. 17 della legge 6 agosto 1967 n. 765 (art. 41 quinquies legge 17 agosto 1942 n. 1150) sin dalla data di presentazione del piano regolatore generale o del programma di fabbricazione alla competente autorità per l'approvazione, piuttosto che dal momento in cui questi strumenti acquistano efficacia, perché tale norma ha solo la funzione di contenere la durata dei vincoli generali previsti dalla legge n. 765 del 1967 al periodo di tempo in cui essi siano ricollegabili ai ritardi dell'amministrazione comunale e non quello di anticipare l'efficacia dei predetti strumenti urbanistici facendola retroagire ad un momento precedente al completamento della loro procedura di formazione.
Riferimenti normativi: Regio Decr. 03/03/1934 num. 383 art. 62, Legge 17/08/1942 num. 1150 art. 10, Legge 09/06/1947 num. 530 art. 21, Legge 06/08/1967 num. 765 art. 17 CORTE COST., Legge 01/06/1971 num. 291
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)