Sez. L, Sentenza n. 1246 del 21/01/2005 (Rv. 580661 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - CONTRIBUTI - RICONGIUNZIONE DEI PERIODI ASSICURATIVI | Ricongiunzione presso una gestione speciale INPS per lavoratori autonomi dei contributi versati all'a.g.o. - Artt.1 e 2 legge 7 febbraio 1979, n.29 - Esclusione - Fondamento.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - CONTRIBUTI - RICONGIUNZIONE DEI PERIODI ASSICURATIVI
In tema di ricongiunzione delle posizioni assicurative, dalla disciplina relativa al cumulo di contributi accreditati nelle gestioni autonome e dell'a.g.o. ai fini della liquidazione della pensione in una gestione dei lavoratori autonomi e anche ai fini della misura della pensione si evince che il legislatore, nel delineare la disciplina della ricongiunzione(artt.1 e 2 legge 7 febbraio 1979, n.29)legge 2 agosto 1990, n.233) abbia preso in considerazione solo l'ipotesi della ricongiunzione presso l'assicurazione generale di contributi originariamente accreditati presso una delle gestioni speciali per i lavoratori autonomi e non l'operazione inversa. In effetti, mentre l'art. 1 della citata legge n.29 del 1979 ha per finalità il trasferimento presso l'a.g.o., a titolo gratuito, delle coperture assicurative esistenti presso assicurazioni obbligatorie dei lavoratori dipendenti sostitutive, esclusive o esonerative, nonché, sulla base di presupposti restrittivi e a pagamento, di coperture assicurative presso le gestioni speciali dei lavoratori autonomi gestite dall'INPS, l'art. 2 della menzionata legge n. 29 ha la finalità di assicurare, a pagamento e sulla base di concorrenti presupposti più o meno restrittivi, il trasferimento delle coperture assicurative esistenti presso l'a.g.o., o presso altre assicurazioni obbligatorie per lavoratori dipendenti, o presso le gestioni speciali dei lavoratori autonomi, ad una di dette gestioni obbligatorie per lavoratori dipendenti diverse dall'a.g.o. Né tali conclusioni interpretative sono contraddette dall'art. 16 della legge n. 233 del 1990, intervenuto sul solo aspetto della misura della pensione liquidata in una delle gestioni dei lavoratori autonomi in base a contributi accreditati presso una pluralità di gestioni, dei lavoratori autonomi o dell'a.g.o., né alla previsione recata dal terzo comma del citato art. 16 - secondo cui resta ferma per l'assicurato la facoltà di avvalersi delle disposizioni di cui alla legge n.29 del 1979 - può annettersi alcun valore innovativo della disciplina delle ricongiunzioni contributive.
Riferimenti normativi: Legge 07/02/1979 num. 29 art. 1 CORTE COST., Legge 07/02/1979 num. 29 art. 2 CORTE COST. PENDENTE, Legge 16/08/1990 num. 233 art. 16 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)