Sez. L, Sentenza n. 5257 del 27/05/1998 (Rv. 515856 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - GRATIFICAZIONI - TREDICESIMA MENSILITÀ E ALTRE MENSILITÀ AGGIUNTIVE | Cassa edile di mutualità ed assistenza per i dipendenti di imprese edili - Prestazioni dovute ai lavoratori per ferie, festività e gratifiche - Versamento da parte del datore di lavoro degli accantonamenti percentuali dei salari corrisposti, ma non anche dei contributi per la relativa gestione - Esperibilità dell'eccezione di inadempimento da parte della Cassa - Esclusione.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - GRATIFICAZIONI - TREDICESIMA MENSILITÀ E ALTRE MENSILITÀ AGGIUNTIVE
La Cassa edile di mutualità ed assistenza, prevista dalla contrattazione collettiva per i dipendenti di imprese edili - che trova applicazione non solo agli iscritti alle associazioni sindacali stipulanti, ma anche a coloro che implicitamente od esplicitamente al contratto abbiano prestato adesione ovvero abbiano recepito le pattuizioni collettive attraverso un comportamento concludente desumibile da una costante applicazione delle relative clausole ai singoli rapporti - è tenuta ad erogare le previste prestazioni ai lavoratori per ferie, festività e gratifiche, anche se il datore di lavoro abbia solo versato gli accantonamenti dovuti nella prescritta percentuale dei salari corrisposti, versamenti accettati (come adempimento parziale) dalla Cassa, ma non abbia anche pagato i contributi dovuti per la relativa gestione, non rilevando per i lavoratori l'inscindibilità dei crediti sancita dalla contrattazione collettiva nel rapporto tra la Cassa stessa ed i datori lavoro; né la Cassa, in quanto delegata, può opporre ai lavoratori delegatari, l'eccezione di inadempimento del datore di lavoro delegante.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1271, Cod. Civ. art. 1181, Cod. Civ. art. 2099 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)