Sez. L, Sentenza n. 14658 del 01/10/2003 (Rv. 567280 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - GRATIFICAZIONI - TREDICESIMA MENSILITÀ E ALTRE MENSILITÀ AGGIUNTIVE | Cassa edile di mutualità ed assistenza per i dipendenti di imprese edili - Versamento da parte del datore di lavoro degli accantonamenti per ferie, festività e gratifiche - Natura retributiva - Conseguenze - Facoltà del lavoratore di agire direttamente contro il datore di lavoro - Condizioni - Prova dell'avvenuto adempimento - Onere relativo a carico del datore di lavoro.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - GRATIFICAZIONI - TREDICESIMA MENSILITÀ E ALTRE MENSILITÀ AGGIUNTIVE
Le somme che il datore di lavoro ha l'obbligo di versare alla Cassa Edile quali accantonamenti destinati al pagamento di ferie, gratifiche natalizie e festività infrasettimanali costituiscono somme spettanti a titolo retributivo ai lavoratori, i quali, in mancanza del pagamento da parte del datore alla Cassa e quindi del sorgere dell'obbligazione di quest'ultima a titolo di delegazione, possono agire nei confronti del datore per il pagamento delle relative somme; in tali casi l'onere di provare l'avvenuto adempimento incombe sul datore di lavoro.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1269, Cod. Civ. art. 1271, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)